Minima unità colturale
Notizie legali-fiscali

Minima unità colturale (IL CONTADINO maggio 1999 - avv. Mario Casari)

Da tempo ogni direttiva comunitaria e, di riflesso, nazionale, è orientata alla formazione di unità di terre produttive in accrescimento, favorendo gli acquisti, gli accorpamenti, insomma la possibilità di creare aziende sempre più vaste onde consolidare il patrimonio, incrementare la produzione e, di riflesso, abbattere i costi. Quantomeno tendono ad evitare che unità produttive possano impoverirsi suddividendosi e frazionandosi. La legislazione nazionale, seppur in maniera non coordinata è intervenuta più volte nel prevedere agevolazioni sugli acquisti, possibilità di prelazione per i confinanti, vincoli di indivisibilità eccetera. È invece rimasta lettera morta l'art. 846 del Codice Civile che, per quanto previsto nell'anno 1942, è più che mai attuale e quasi un anticipo delle odierne esigenze. Quell'articolo prevedeva che nei trasferimenti e nelle divisioni dei terreni destinati a colture non deve darsi luogo a frazionamenti che non rispettino la minima unità colturale. Si intende per minima unità colturale l'estensione di terreno necessaria per il lavoro di una famiglia agricola. L'estensione della minima unità colturale è determinata dall'autorità amministrativa sentite le associazioni di categoria. La norma non è mai stata applicata perché l'autorità amministrativa non ha mai voluto fissare tale estensione; anche perché quella norma andrebbe contro altri principi che non si sono mai armonizzati con la stessa, in particolar modo la possibilità, in caso di comunioni, per ognuno dei condividenti, di dividere il terreno per avere la sua parte di quota. Non sappiamo quale dei due principi possa avere la prevalenza, ma è certo che in uno Stato moderno teso ad evitare la polverizzazione delle proprietà debbano prevalere criteri atti all'integrazione e al mantenimento delle unità produttive e delle loro estensioni anche perché, diversamente, le piccole aziende, a breve, sarebbero destinate a scomparire. Strettamente collegato a tale principio è l'altra disposizione prevista dall'art. 849 del Codice Civile per cui un proprietario di terreni entro i quali sono compresi appezzamenti di altri di unità inferiori inferiore alla minima unità colturale può chiedere (indipendentemente dal diritto di prelazione e dal fatto che la proprietà sia o meno venduta), di poter divenire proprietario pagando il giusto prezzo e cioè allo scopo di riordinamento fondiario. È evidente che anche tale possibilità è vanificata fintanto che non si individui la minima unità colturale. Questi principi sono puramente teorici e si continuerà a dividere la proprietà, così come sta avvenendo, in qualsiasi successione, depauperando così le aziende fintanto che non si ponga una soluzione a questo annoso problema, su cui peraltro il Mipa ha ripreso a lavorare in questi ultimi tempi.

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